Continuano senza sosta i controlli della Polizia di Stato tesi a prevenire e contrastare il fenomeno del consumo di alcol da parte di minori nonché finalizzati alla sensibilizzazione ed alla verifica della normativa in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.
Il Questore di Pistoia Dott. Marco DALPIAZ ha emesso, ai sensi dell’art. 100 T.UL.P.S., un provvedimento di chiusura e sospensione immediata per 10 giorni di un pubblico esercizio del centro per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
L’adozione di tale provvedimento si è reso necessario a seguito di mirata attività di monitoraggio ed osservazione condotta dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Pistoia in stretta collaborazione con personale della Polizia Municipale di Pistoia, all’esito della quale due dipendenti venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato ex art. 689 C.P. poiché omettevano di verificare l’età anagrafica degli avventori, somministrando bevande alcoliche a minori di anni 16.
Si ricorda che l’art. 689 C.P. prevede l’obbligo da parte dell’esercente che vende o somministra bevande alcoliche di chiedere all'acquirente, all'atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
L'articolo 100 del TULPS stabilisce che il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata.
Si tratta di un potere discrezionale oggettivo che valuta non solo la pericolosità effettivamente riscontrata, bensì anche elementi solo potenzialmente idonei a far concludere la pericolosità per la collettività, per l'ordine pubblico ed il buon costume assumendo, quindi, una funzione preventiva finalizzata ad evitare situazioni di pericolo. Pertanto, non è necessario che i disordini si siano effettivamente verificati, basta una situazione di pericolo potenziale ed oggettivo per legittimare l'adozione di simili provvedimenti, sempre suffragati da specifica attività di polizia giudiziaria