Questa mattina il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pubblicato l’ordinanza in merito alla fase cautelare del ricorso proposto dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore, a Vicofaro, per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Pistoia numero 992 del 2018 con la quale, a seguito di quanto emerso dai controlli effettuati nel mese di agosto da Vigili del Fuoco, Asl, Polizia Municipale, era stato ordinato al legale rappresentante della Parrocchia di cessare l’attività di accoglienza per la non idoneità dei locali e per i problemi igienico sanitari emersi.
Il Tar, pronunciandosi sull’istanza di sospensione proposta dal ricorrente, ha ritenuto di non dover sospendere l’efficacia dell’ordinanza emessa dal Comune per quanto riguarda l’accoglienza cosiddetta “fuori progetto”, ovvero quella non riconducibile all’attività di accoglienza autorizzata dalla Prefettura.
Il Tribunale Amministrativo, si legge nel dispositivo, ha sospeso “l’efficacia del provvedimento impugnato (ovvero l’ordinanza del Comune) nella parte in cui vieta totalmente anche l’attività del Cas che invece, entro i limiti prestabiliti, risulterebbe autorizzata”.
In ogni caso l’attività nel Centro di accoglienza straordinario (Cas) in questione era già stata sospesa dalla Prefettura precedentemente all’emissione del provvedimento comunale.